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STUDIO DMA di Dario Carnaghi
Amministrazioni condominiali
Amministrazioni condominiali

Amministrazione Condominiale





L’amministratore di condominio è una figura professionale eclettica, che possiede competenze di diritto, fiscali e tecnico-manageriali, tutte improntate a fornire un supporto completo.


L’amministratore Dario Carnaghi, grazie ai periodici corsi di aggiornamento professionale e tecnico, è in grado di garantire alla propria clientela un servizio coordinato e responsabile.


I punti di forza del servizio di amministrazione immobiliare offerto dallo Studio DMA Carnaghi sono la trasparenza, l’efficacia dei lavori e la competenza dei tecnici operanti.










Chi è l’amministratore di condominio?


L’amministratore di uno stabile, secondo la norma italiana, rappresenta l’organo esecutivo del condominio.


Dal 2013 è stato introdotto l’obbligo della figura professionista, sostituendo il precedente metodo “fai-da-te” che aveva posto alcune problematiche di gestione.


Da quel momento, quindi, il ruolo dell’amministratore è previsto dal Codice Civile e comporta responsabilità di natura civile e penale.

Quali sono i principali compiti di un amministratore condominiale?


L’amministratore di condominio ha l’importante ruolo di garantire il vivere civile all’interno dello stabile di sua gestione, assicurandosi che tutte le regole vengano rispettate e che le deliberazioni dell’assemblea condominiale, convocata annualmente, siano portate a compimento.


A questo proposito, l’amministratore deve disciplinare l’uso delle parti comuni dell’edificio e provvedere alla loro manutenzione in caso di necessità.


Inoltre, l’amministratore di condominio ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione relativa al proprio operato, fornire l’attestazione dei pagamenti al condomino che ne faccia richiesta, redigere i rendiconti condominiali e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro sei mesi da quella data.









Chi nomina l’amministratore?


Sono i condomini (almeno 8) a nominare l’amministratore dello stabile. Per la nomina è necessaria la maggioranza degli intervenuti, che devono obbligatoriamente rappresentare la metà del valore dello stabile.


Al momento della sua nomina, l’amministratore eletto deve specificare dati anagrafici e compenso, altrimenti la nomina è nulla.


Nel caso di mancata nomina per maggioranza non raggiunta, i condomini possono rivolgersi anche singolarmente all’autorità giudiziaria per chiedere che sia quest’ultima a provvedere all’elezione di un amministratore.


L’incarico di un amministratore ha una durata di 12 mesi e il secondo anno, salvo richiesta di revoca, è automaticamente rinnovato.

Quali sono i requisiti per essere eletto amministratore?


La legge italiana ha stabilito alcuni requisiti obbligatori per svolgere l’attività di amministrazione di uno stabile.


Tra essi figurano la fedina penale pulita, l’acquisizione del diploma di scuola superiore e la comprovata frequentazione dei periodici corsi di aggiornamento.


I diritti dei condomini secondo la Riforma del 2012


La legge dell’11 dicembre 2012, n. 220, sulla riforma del condominio, si compone di 32 articoli dedicati alla professione dell’amministratore condominiale ed alla gestione generale dell’edificio.



L’articolo 3


In particolare, conferma che i diritti dei condomini sulle parti comuni sono proporzionali al valore dell’unità immobiliare appartenente al condomino e che questo soggetto non può rinunciare al suo diritto, né sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione.


Inoltre, afferma che il condomino può staccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento solo se da questa azione non derivano notevoli squilibri a livello di funzionamento, né aggravi nei confronti degli altri residenti.

L’articolo 4


Sottolinea l’indivisibilità del condominio, specificando che la divisione delle parti deve essere effettuata solo con il consenso unanime dei condomini.



L’articolo 5


Riguarda le innovazioni che i condomini hanno la possibilità di apportare all’edificio, purché approvate dalla maggioranza degli intervenuti.




Questi interventi possono riguardare, tra le altre cose, l’eliminazione di barriere architettoniche, la realizzazione di parcheggi e il miglioramento della sicurezza di edifici ed impianti.


In caso di proposta di innovazione, è dovere dell’amministratore di condominio convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta, che deve contenere la specifica delle modifiche proposte e della modalità di esecuzione dei lavori.


Risulta evidente come, in nessun caso, possano essere realizzate innovazioni che pregiudichino la stabilità ed il decoro dell’edificio.